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Studio Legale Barbara Di Nicola

News Legali

Selezione delle ultime sentenze e degli ultimi orientamenti della Cassazione.

Sentenza Numero: 7663, del 30/03/2026

Sentenza | Materia: Fallimento e procedure concorsuali

Oggetto

Concordato preventivo - Omologazione forzosa ex art. 112, comma 2, CCII - Testo anteriore alla modifica apportata dal d.lgs. n. 136 del 2024 - Espressione “in mancanza” di cui alla lett. d) del comma 2 citato - Interpretazione - Riferibilità all’assenza di maggioranza delle classi consenzienti.

Esito in sintesi

La Sezione Prima civile, in relazione al ricorso avverso il provvedimento di omologazione di un concordato preventivo con continuità aziendale, proposto in epoca successiva all’entrata in vigore del CCII, ha stabilito che l’omologazione forzosa ex art. 112, comma 2, CCII - anche nel testo anteriore alla modifica apportata dal d.lgs. n. 136/2024 - postula l’adesione di una sola classe di creditori votanti, in quanto l’espressione “in mancanza”, di cui alla lett. d) del menzionato comma 2, va interpretata come riferibile all’assenza di maggioranza delle classi consenzienti e non alla mancata adesione di una classe di privilegiati nell’ambito di una maggioranza comunque necessaria, trattandosi di norma di adeguamento dell’ordinamento nazionale a quanto previsto dall’art. 11, comma 1, lett. b), della Direttiva UE n. 1023 del 2019.

Commento dello Studio

Sentenza Numero: 6474, del 18/03/2026

Sentenza | Materia: Prescrizione e decadenza

Oggetto

Atto giudiziale - Notificazione nulla - Efficacia interruttiva e sospensiva della prescrizione - Idoneità - Fondamento - Limiti.

Esito in sintesi

Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione di massima di particolare importanza e oggetto di contrasto rimessa dalla Sezione Prima civile con ordinanza interlocutoria n. 3481 dell’11 febbraio 2025, hanno enunciato il seguente principio di diritto: «La prescrizione del diritto sostanziale può essere interrotta o sospesa da un atto giudiziale non pervenuto nella sfera di conoscenza legale del destinatario a seguito di notificazione affetta da nullità la cui rinnovazione comporta la sanatoria ex tunc del vizio suddetto, salvo che il destinatario eccepisca e dimostri la sussistenza di colpa del notificante per il mancato perfezionamento della notifica ab origine.».

Commento dello Studio